Opposizione all’esecuzione

Opposizione all’esecuzione

In questo breve articolo cercheremo di spiegare in termini semplici cos’è l’opposizione all’esecuzione, quando si propone, i suoi costi tempi e forme.

Opposizione all’esecuzione ex. art 615 cpc cosa contesta? Con essa si contesta l’an debeautur, ossia l’effettiva debenza delle somme.
Nello specifico, essa è proponibile per: inesistenza del titolo esecutivo (si pensi ad un assegno che decorsi 6 mesi perde la valenza di titolo esecutivo); inidoneità a fondare l’esecuzione forzata; impignorabilità dei beni; sopravvenuta soddisfazione della pretesa (avvenuto pagamento);sopravvenuta caducazione della pretesa (prescrizione);altri fatti impeditivi, modificativi, estintivi (come ad esempio l’assenza di legittimazione attiva in capo al creditore procedente.
N.B l’opposizione in oggetto si differenzia dall’opposizione agli atti ex. art 617 cpc con cui si lamenta il quomodo dell’esecuzione e, dunque, la sua regolarità formale.

Costi e forme
L’opposizione all’esecuzione può essere presentata quando l’esecuzione non è ancora iniziata (parliamo di opposizione preventiva) oppure dopo che la stessa abbia avuto inizio (opposizione successiva).
Ciò rileva in termini sia di forma che di costi.
Nel primo caso deve essere formulata con atto di citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio ed è soggetta al versamento del contributo unificato al momento dell’iscrizione a ruolo, secondo il valore della domanda, in quanto si tratta di azione che introduce un normale ed ordinario processo di cognizione;
Nel secondo caso, e dunque ad esecuzione già iniziata, l’opposizione si propone con ricorso allo stesso giudice dell’esecuzione.
Il discorso in questo caso è diverso per il contributo unificato:
l’opposizione ex. art 615 successiva all’esecuzione reca una struttura “bifasica” e cioè si scompone in due diverse fasi.
La prima è quella cautelare svolta dinanzi al giudice dell’esecuzione e che, innestandosi nell’ambito di un processo esecutivo già pendente, non prevede in pagamento di alcun contribuito.
La fase seconda è la fase di merito svolta dinanzi al giudice ordinario competente, ed in questo caso andandosi ad instaurare un ordinario giudizio di cognizione è assoggettata al versamento del contributo unificato al momento dell’iscrizione a ruolo. L’introduzione del giudizio di merito è  tuttavia eventuale e cioè rimessa alla mera volontà della parte interessata che potrà essere tanto l’opponente, in caso di diniego dell’opposizione per ribadire i vizi dedotti dinanzi ad altro giudice, quanto il creditore in caso di accoglimento per evitare che la sospensione conduca all’estinzione stessa della procedura esecutiva.
Sia nell’ipotesi di opposizione successiva all’esecuzione sia in quella di opposizione preventiva, il provvedimento con il quale il giudice decide sull’istanza cautelare è l’ordinanza ed entrambi i procedimenti si concludono con una sentenza.
La sentenza in oggetto, emessa all’esito del giudizio di opposizione ex. art 615, sarà soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione. La riforma del 2005 (legge 69/2009) ha ripristinato il regime dell’appellabilità della sentenza con cui si conclude il giudizio di impugnazione, in luogo di quello della non impugnabilità della sentenza introdotto con la precedente riforma del 2005.
N.B La sentenza resa invece all’esito di  opposizione agli atti ex.617 non è appellabile ma unicamente ricorribile in Cassazione.

Termini
Venendo ai termini per la sua proposizione, c’è da dire che essa non risulta soggetta a particolari termini, tranne quello introdotto dalla modifica normativa intervenuta nel 2016 ( dl 59/2016) in virtù della quale l’opposizione è inammissibile se viene proposta dopo che sia stata disposta la vendita o l’assegnazione salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”. In sostanza, il termine diventa oggi quello dell’emissione dell’ ordinanza di vendita da parte del GE


Per saperne di più sull’opposizione all’esecuzione e su quando conviene proporla, per conoscere delle differenze con l’opposizione agli atti esecutivi, si legga l’articolo  opposizione all’esecuzione pubblicato dal prestigioso studio legale associato d’Ambrosio Borselli, specialisti del settore immobiliare dal 1880.

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